E' data facolta' al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validita' degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonche' di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.

Testo vigente dal 23 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;57~art1 · fonte del testo