Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1948 al 1 gennaio 1994. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e' sostituito dai seguenti comma: "Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a L. 500. Nessun socio puo' avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di L. 250.000. "Le Banche popolari esistenti debbono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma precedente nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;569~art2 · fonte del testo