L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e' integrato col seguente comma: "Le facolta' di cui al precedente comma possono, dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, essere delegate ad un ristretto Comitato composto del Ministro per il bilancio, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per i trasporti".
Testo vigente dal 2 giugno 1948
