All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e' aggiunto il seguente comma: "L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza, di privati di nazionalita' germanica e di aziende tedesche sotto sequestro ne' ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalita' italiana".
Testo vigente dal 2 giugno 1948
