L'Opera provvede, a carico delle disponibilita', al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli di agenti o ex agenti. La Fondazione Vittorio Emanuele III costituita con regio decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 186, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, relativo al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato, e' soppressa. Il patrimonio della Fondazione suddetta e' trasferito all'Opera di previdenza. Contemporaneamente cessa il contributo di L. 100.000 che in base al punto a) dell'art. 4 del citato decreto 7 febbraio 1926, n. 186, veniva elargito dall'Amministrazione ferroviaria alla Fondazione medesima. La gestione separata delle colonie per i figli degli iscritti alla disciolta associazione fascista ferrovieri, di cui all'art. 4 dei regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, viene assorbita dall'Opera di previdenza.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art16 · fonte del testo