Fino al 31 dicembre 1948 la dichiarazione, prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, di avvalersi dei medici e delle case di cura di proprio gradimento anziche' dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, deve essere fatta dai lavoratori del commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appartati aventi qualifica impiegatizia, invece che al principio di ogni anno, al principio di ogni periodo di malattia.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
