Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennita' per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici e' prorogato di mesi sei. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 12 maggio 1948
