Art. 68 — Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
  • b)al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
  • c)al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono";
  • d)comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art68 · fonte del testo