Art. 67 — Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o forniture";
  • b)al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente dovuto";
  • c)al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
  • d)al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli appalti".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art67 · fonte del testo