Art. 6 — Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.
Abrogato dal 29 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.
Abrogato dal 29 dicembre 2007
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 29 dicembre 2007. 688 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio e' sostituito dal seguente: "2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.". Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,". Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: "di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse" e alla lettera d) le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "tenuti alle segnalazioni". Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 1 le parole: "una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento";
tolto: b) al comma 5 le parole: "una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore dell'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta' del valore dell'operazione";
tolto: c) al comma 6 le parole "del divieto di cui all'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del divieto di cui all'articolo 3, comma 8";
tolto: d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.";
tolto: e) al comma 8 le parole: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4". L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.". Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: "intermediari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti". Sono abrogati:
tolto: a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
tolto: b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
tolto: c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;56~art6 · fonte del testo
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