Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 del presente decreto, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
Testo vigente dal 23 febbraio 1948
