Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in una domenica da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: per biglietti di importo fino a L. 100.................... L. 10 per biglietti di importo da L. 101 a L. 200............... " 20 per biglietti di importo superiore a L. 200............... " 40 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani). sovraprezzo fisso di L. 5.

Testo vigente dal 23 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;56~art2 · fonte del testo