Art. 12 — Contributi e canoni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via satellite o della domanda di rinnovo, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria nella misura e con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995. Il soggetto autorizzato in via continuativa e' tenuto al pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento di un canone per l'utilizzo delle frequenze necessarie all'espletamento del servizio. Gli importi di cui ai commi 2 e 3, nonche' le relative modalita' di versamento, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminatorieta', i canoni per l'uso delle frequenze possono essere determinati in misura diversa in funzione dell'importanza commerciale delle bande di frequenza. I contributi ed i canoni non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art12 · fonte del testo
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