Ai fini di ottenere la disponibilita' dei beni bloccati o comunque sequestrati in dipendenza delle disposizioni a suo tempo emanate dal Governo degli U.S.A., i cittadini e le persone giuridiche italiane, aventi in Italia, rispettivamente, la residenza o la sede e che siano proprietari di tali beni, debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, chiedere al Ministero del tesoro, per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che curera' l'istruttoria delle singole domande, il rilascio delle certificazioni sull'appartenenza dei beni stessi, necessarie per lo sblocco di essi. La disposizione del comma precedente si applica anche ai cittadini ed alle persone giuridiche italiane, proprietari dei beni ivi previsti e che li abbiano intestati ad interposte persone nonche' ai cittadini stranieri che abbiano la residenza in Italia.

Testo vigente dal 23 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55~art1 · fonte del testo