La divisa di servizio degli agenti subalterni stradali sara' stabilita con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa. Gli agenti stradali sono tenuti a concorrere, con un contributo da versare al bilancio dell'A.N.A.S., nella spesa relativa. Tale contributo sara' fissato annualmente con decreto del Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione,

Testo vigente dal 29 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art37 · fonte del testo