In caso di assenza, od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei consiglieri di Stato presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7°. ((I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.))
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
