Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 9 ottobre 2010. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione, che rivestirono la qualifica di primo tenente e che appartengono a classi che parteciparono alla guerra 1915-18, saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943, anche se non esistono in detto grado le vacanze necessarie. Con le stesse norme di cui al comma precedente saranno promossi, se prescelti, al grado di maggiore, conservando la propria anzianita' relativa, i capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione che, pur non trovandosi nelle condizioni previste nel comma medesimo, occupino, nel ruolo, una sede di anzianita' piu' favorevole di quella occupata dai pari grado che saranno promossi maggiori in base al presente decreto. I maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione aventi anzianita' posteriore al 7 settembre 1943 assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianita' corrispondente a tale data e precederanno, nel ruolo, gli ufficiali promossi maggiori in applicazione delle norme contenute nel presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;543~art1 · fonte del testo
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