Art. 5 — Contenuti pubblicitari non consentiti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1993 al 6 luglio 2006. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: La pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che:
tolto: a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
tolto: b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti secondari o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
tolto: c) induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
tolto: d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 3, comma 2;
tolto: e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
tolto: f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;
tolto: g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
tolto: h) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza "naturale";
tolto: i) possa indurre ad una errata autodiagnosi;
tolto: l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a certificati di guarigione;
tolto: m) utilizzi in modo abusivo, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte;
tolto: n) indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;541~art5 · fonte del testo
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