Art. 15 — Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 14, e 15 comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/98 CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), in quanto analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 209 del 1999 sulla base di considerazioni sostanzialmente estensibili a quella in esame. - O. n. 209/1999.
Art. 13 Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano · Art. 15 Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano · Art. 76 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28 CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano) - il primo, nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il secondo, nel primo periodo, stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni", il quale, a sua volta, commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicità di medicinali - in quanto - posto che l'art. 2, primo comma, lett. d) della legge di delegazione n. 489 del 1992 dispone che "la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto"; e che la normativa in materia di pubblicità è intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto la' dove si occupa della pubblicità presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci - l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalità, che, nella specie, il legislatore delegato ha esercitato, scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso i medici, la stessa pena prevista dalla legge previgente, e confermata dallo stesso decreto delegato (art. 6, comma 10) per le infrazioni alle norme sulla pubblicità dei medicinali presso i consumatori, senza che possano dirsi palesemente violati i margini della predetta discrezionalità, non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi. - S. nn. 285/1991, 84/1997. red.: S. Di Palma
Art. 13 Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano · Art. 15 Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano · Art. 76 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 6 luglio 2006. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il Ministero della sanita' adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale l'irregolarita' comporta, altresi', la sospensione del medicinale dal prontuario stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di sospensione e' adottato previa contestazione del fatto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale puo' far pervenire controdeduzioni al Ministero della sanita' entro quindici giorni dalla contestazione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;541~art15 · fonte del testo
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