Art. 6 — Utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova nell'ambito di un'indagine penale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi. In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non e' comunque necessaria nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia gia' autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o delle analisi. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facolta' difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art6 · fonte del testo
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