Art. 3 — Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o analisi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in quello Stato. La richiesta di cui al comma 1, puo' riguardare soltanto informazioni o analisi non eccedenti le finalita' per cui esse vengono presentate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art3 · fonte del testo
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