Art. 23 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art23 · fonte del testo
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