Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Negli aumenti, nelle riduzioni e nei licenziamenti di personale, le case di cura debbono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la percentuale di cui all'art. 3. In caso di vacanza nei posti da riservarsi ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, le assunzioni debbono essere fatte nel termine di trenta giorni dalla vacanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;538~art4 · fonte del testo
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