Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 122.
Abrogato dal 3 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 122.
Abrogato dal 3 agosto 2011
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 2004 al 3 agosto 2011. 803 parole tolte, 10 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
tolto: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
tolto: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
tolto: 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
tolto: 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
tolto: 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
tolto: 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
tolto: 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
tolto: 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
tolto: b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di:
tolto: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;
tolto: 2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;
tolto: c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
tolto: 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
tolto: 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
tolto: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
tolto: 1) 11 mm per i lattonzoli;
tolto: 2) 14 mm per i suinetti;
tolto: 3) 18 mm per i suini all'ingrasso;
tolto: 4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
tolto: b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
tolto: 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
tolto: 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio' non e' in contraddizione con specifici pareri veterinari. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziano l'attivita' o sono ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ed ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le medesime disposizioni devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;534~art3 · fonte del testo
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