Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 126.
Abrogato dal 5 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 126.
Abrogato dal 5 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1998 al 5 agosto 2011. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisce reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 126
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;533~art11 · fonte del testo
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