Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 54, e' sostituito dal seguente: "L'ammiraglio d'armata Cavagnari Domenico e', pertanto, collocato in ausiliaria, conservando ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente".
Testo vigente dal 28 maggio 1948
