Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- Art. 1 — Campo di applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Prescrizioni
- Art. 4 — Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione
- Art. 5 — Requisiti dei centri di spedizione e di depurazione
- Art. 6 — Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri di depurazione
- Art. 7 — Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi ai centri di spedizione ed ai centri di depurazione
- Art. 8 — Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto
- Art. 9 — Riconoscimento di idoneità di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi
- Art. 10 — Procedura di autorizzazione alle imprese importatrici di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi
- Art. 11 — Norme per la destinazione al consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi
- Art. 12 — Molluschi bivalvi di origine comunitaria non muniti del bollo sanitario
- Art. 13 — Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee
- Art. 14 — S p e s e
- Art. 15 — Regolamento di esecuzione
- Art. 16 — S a n z i o n i
- Art. 17 — Decretazione
- Art. 18 — Norme transitorie per gli impianti di depurazione e centri di raccolta autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192
- Art. 19 — Norme transitorie di esecuzione
- Art. 20 — Abrogazione