All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528~art15 · fonte del testo