Art. 6 — Collaborazione tra autorità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri della Comunita' europea forme di collaborazione, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita', in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata di gruppi operanti in piu' Paesi. Qualora tra i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. e) e f), vi siano imprese di assicurazione, la Banca d'Italia e l'ISVAP collaborano strettamente fra loro al fine di agevolare l'assolvimento dei loro compiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;528~art6 · fonte del testo
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