Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie. L'onorario di copia non puo' in ogni caso essere inferiore a L. 80. Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario e' di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e' di L. 25.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;528~art7 · fonte del testo
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