Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 211 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli onorari proporzionali al valore di cui agli articoli 6, 7 e 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di L. 250 se il valore non eccede le L. 5000. Al di sopra di L. 5000, oltre il detto onorario di L. 250, sono dovute, per ogni 1000 lire di valore in piu', L. 20 fino al valore di L. 10.000, L. 15 fino al valore di L. 20.000, L. 10 fino al valore di L. 100.000, L. 6 fino al valore di L. 500.000, L. 2 fino al valore di L. 1.000.000, L. 1 fino al valore di L. 50.000.000. Non e' dovuto alcun onorario per le quote di valore eccedenti L. 50.000.000. Gli onorari anzidetti sono soggetti alle riduzioni stabilite dagli stessi articoli 6, 7 e 9 nei casi ivi previsti, ma non possono mai essere inferiori a L. 250. Nel calcolo dell'onorario le frazioni di L. 1000 del valore non si computano se inferiori a L. 500; si computano per L. 1000 negli altri casi. Parimenti le frazioni di lira dell'onorario non si computano se inferiori a centesimi 50; si computano per una lira negli altri casi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;528~art4 · fonte del testo
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