Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, integrato dall’art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. La Corte, infatti, in analoghe questioni, ha affermato la necessità di un intervento del legislatore, cui, peraltro, soltanto spetta la scelta discrezionale relativa alla determinazione dei precetti, del tipo e della entità delle rispettive sanzioni. - V. ordinanze citate nn. 44/1965, 274 e 279/2002 e n. 18/2003.
Art. 24 Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le ammende stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, sono aumentate ad otto volte la misura attuale. Questa disposizione non si applica nel caso previsto dall'art. 80 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;528~art24 · fonte del testo
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