Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La ripartizione tra le fabbriche consorziate della produzione occorrente per consumo interno ed eventualmente per Territorio libero di Trieste e per le colonie e' stabilita da apposita commissione, nominata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio e cosi' composta: un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla piccola industria fiammiferaia, comprendente cioe' opifici con assegnazione complessiva annua che non raggiunga un miliardo di fiammiferi; un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla media industria fiammiferaia, comprendente cioe' opifici con assegnazione complessiva annua di almeno un miliardo di fiammiferi ma che non raggiunga gli otto miliardi; un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli appartenenti alla grande industria fiammiferaia, comprendente cioe' gli opifici con assegnazione complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi; un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del "Consorzio Industrie Fiammiferi". La Commissione e' presieduta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dal Ministro per le finanze, che designa altresi', tra i funzionari della stessa Amministrazione, un presidente supplente. I membri supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza e debbono essere comunicate anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Contro tali decisioni puo' ricorrersi entro trenta giorni al Comitato previsto nell'art. 16 della Convenzione dell'11 marzo 1923.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;525~art4 · fonte del testo
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