Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1964 al 22 dicembre 2008. 220 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non sono riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 20 gennaio 1942, n. 39, sono conferiti:
tolto: a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante speciale concorso, per titoli, al quale possono partecipare, previo nulla osta della rispettiva, Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialita', di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Corpo automobilistico e specialita' autorizzate dell'Esercito, i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti o commissariato, i tenenti in servizio, permanente effettivo della Guardia di finanza, i tenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito e i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto. Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano;
tolto: b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare gli ufficiali di complemento delle Armi e dei Corpi indicati nella precedente lettera a), che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e sono in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;524~art9 · fonte del testo
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