Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1964 al 22 dicembre 2008. 244 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 9 del presente decreto sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione, della durata, non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo. Qualora non vengano riconosciuti idonei, sono restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza. I vincitori del concorso previsto dalla lettera b) dello stesso articolo sono nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguono la nomina a sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo. I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostrino Insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso. I programmi dei corsi di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. L'Amministrazione ha facolta' di assegnare ai con correnti risultati idonei nel concorso di cui alla lettera b) dell'art. 9, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;524~art11 · fonte del testo
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