L'indennizzo che verra' liquidato a favore del concessionario del mutuo, dovra' essere totalmente imputato ad estinzione del mutuo stesso. Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tale imputazione, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi. E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521~art8 · fonte del testo