Su richiesta dell'interessato, ove esso non abbia chiesto la revoca del provvedimento di espulsione, il Ministero del tesoro, prima della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, propone alla Commissione di cui al precedente art. 5, che al richiedente venga concesso un mutuo di favore, il cui ammontare sara' determinato dalla Commissione stessa in base agli elementi potuti raccogliere nonche' alle condizioni economiche che l'interessato medesimo aveva in Tunisia, ma in misura, comunque, non eccedente il cinquanta per cento del presunto danno risarcibile. La Commissione puo', ove occorra, stabilire che l'interessato dia idonee garanzie personali o reali o bancarie.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521~art6 · fonte del testo