I cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio della Reggenza di Tunisi siano liquidati in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in base alla apposita Convenzione stipulata con il Governo francese, in data 29 novembre 1947, possono chiedere di essere indennizzati. L'indennizzo non e' dovuto ai cittadini che chiedano ed ottengano, nelle circostanze e con le modalita' previste alle lettere b) e c) dell'art. 3 della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, di potere vendere direttamente i loro beni, realizzandone un corrispettivo nonche' ai cittadini che chiedano ed ottengano la revoca del provvedimento di espulsione.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-06;521~art1 · fonte del testo