Art. 2
L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi di cui al precedente art. 1 e' commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
