Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorita' giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia. La trasmissione puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia. Le richieste di assistenza dirette alle autorita' del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facolta' di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52~art7 · fonte del testo