Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte per le notificazioni Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi e' richiesta in tal senso dell'autorita' richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facolta' di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52~art6 · fonte del testo