Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative:

  • a)all'autorita' giudiziaria che procede;
  • b)all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;
  • c)ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
  • d)alla durata dell'intercettazione.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52~art22 · fonte del testo