Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare. L'ordine di indagine contiene:

  • a)l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
  • b)ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
  • c)la durata delle operazioni di intercettazione;
  • d)i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
  • e)i motivi della rilevanza dell'atto. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:
  • a)con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
  • b)intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

Corte di cassazione

6 massime che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 6 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art43 · fonte del testo