Art. 33 — Valutazione del rischio relativo all'ambiente
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 3 ottobre 2008. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per ciascuna sostanza notificata, l'unita' di notifica procede ad una valutazione del rischio sugli effetti della sostanza per l'ambiente, la cui prima fase consiste nell'identificazione del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, l'unita' di notifica procede in accordo con le linee guida specificate nella tabella D:
tolto: a) alla valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposa o effetto;
tolto: b) alla valutazione dell'esposizione per i comparti ambientali potenzialmente esposti alla sostanza quali l'ambiente acquatico, il suolo e l'aria;
tolto: c) alla caratterizzazione del rischio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art33 · fonte del testo
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