Art. 11 — Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 3 ottobre 2008. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista piu' di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo immesso sul mercato comunitario e' determinato dalla Commissione europea e dall'unita' di notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 14. L'obbligo di effettuare prove supplementari ai sensi dell' articolo 7, commi 4, 5 e 6, ricade su tutti i notificanti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art11 · fonte del testo
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