L'art. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' cosi' modificato: "Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia, I membri effettivi e supplenti sono scelti per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita', di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra meta' la scelta avverra' su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della, provincia. Questi designera' sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entita' degli interessi dell'attivita' produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili".
Testo vigente dal 25 maggio 1948
