L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione. Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti".

Testo vigente dal 22 giugno 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;327~art1 · fonte del testo