In deroga all'art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, e' autorizzata per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 1948, l'applicazione per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Comuni nell'interesse del servizio elettorale, delle disposizioni previste per i dipendenti statali dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, entro i limiti di spesa stabiliti nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo. Le relative autorizzazioni sono date dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del prefetti delle rispettive Province.
Testo vigente dal 24 maggio 1948
