L'articolo 567 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

  • a)nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
  • b)nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
  • c)nel comma 6 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art199 · fonte del testo