L'articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:

  • a)nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
  • b)nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
  • c)nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art96 · fonte del testo